Skip to main content
[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_code admin_label=”google adsense” global_module=”1981″ saved_tabs=”all” disabled=”off” disabled_on=”off||”]<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script> <!– Dilettantissimo Home Center Link –> <ins class=”adsbygoogle” style=”display:inline-block;width:728px;height:90px” data-ad-client=”ca-pub-5157180716173565″ data-ad-slot=”8152820539″></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>[/et_pb_code][et_pb_text _builder_version=”3.0.105″ background_layout=”light”]

Dopo la sospensione della gara contro la Caperanese a pochi minuti dal termine, era più che prevedibile che per il San Gottardo sarebbe arrivata una maxi stangata disciplinare. E così è stato. Il Giudice Sportivo, sulla scorta del referto redatto dall’arbitro, ha riassunto così quanto accaduto domenica mattina al Ca de Rissi: 

«Premesso che:

  • Al 39′ del 2º t. della gara in epigrafe, il d.d.g., in seguito all’espulsione di un calciatore della Società SAN GOTTARDO 1995, veniva prima avvicinato e quindi circondato da diversi calciatori della squadra stessa, in segno di vibrante protesta avverso la propria decisione;
  • Nel medesimo frangente, nella calca generatasi, un altro calciatore della medesima società, si parava contro il d.d.g., con palese aggressività e lo afferrava per la gola con forza, scuotendogli ripetutamente e per diversi istanti la testa a destra e a sinistra, provocandogli un forte dolore al collo, oltre a difficoltà a deglutire e facendogli, altresì mancare, per un momento le forze;
  • Il d.d.g. si vedeva costretto, addirittura, a non mostrare il cartellino rosso al calciatore che lo aveva aggredito, per il timore che tale gesto potesse aumentare il comportamento violento dello stesso;
  • In relazione a quanto sopra, il d.d.g., percependo che erano venute meno le condizioni che garantivano la sua incolumità, tanto da non essere più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara, ne decretava la fine con il triplice fischio.
  • L’allenatore della Società SAN GOTTARDO 1995, nonché il Dirigente addetto all’arbitro della stessa, mantenevano un comportamento fattivo nei confronti del d.d.g, intervenendo a suo favore, sia al momento dell’uscita dal t.d.g., sia nell’accompagnarlo, successivamente, alla sua auto;
  • Rientrato in sede, il d.d.g., si vedeva costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, recandosi al Pronto Soccorso di La Spezia, dove -a seguito di visita generale e di visita specialistica otorinolaringoiatrica- gli veniva diagnosticata una contusione alla regione mediana del collo, con una prognosi di otto giorni s.c..

P.Q.M.

Si infligge alla Società SAN GOTTARDO 1995 la perdita della gara per 0-3; Si commina alla stessa l’ammenda di Euro 200 (sanzione ridotta per il comportamento di due dirigenti)».

A pagare il conto, oltre alla società San Gottardo, è stato soprattutto il giovane Federico Carrà, individuato dal Giudice Sportivo come l’autore materiale dell’aggressione ai danni dell’arbitro. Carrà che si è visto comminare una squalifica fino a giugno 2019. Pesanti squalifiche anche per Federico Salvini, punito con 4 giornate di stop, Marco Chinchio con 3 e Alessio Romei con 2.

Noi, per permettere a tutti di farsi un’idea su quanto realmente accaduto, vi riproponiamo le immagini realizzate dai nostri inviati domenica al Ca de Rissi. Ecco il video.

[/et_pb_text][et_pb_video src=”https://www.youtube.com/watch?v=O1eqv1SyZH4″ _builder_version=”3.0.105″ /][et_pb_code admin_label=”google adsense” global_module=”1981″ saved_tabs=”all” disabled=”off” disabled_on=”off||”]<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script> <!– Dilettantissimo Home Center Link –> <ins class=”adsbygoogle” style=”display:inline-block;width:728px;height:90px” data-ad-client=”ca-pub-5157180716173565″ data-ad-slot=”8152820539″></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]