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La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

 letto il ricorso dell’ASD Certosa con il quale la società contesta l’entità dell’ammenda, perché

determinata da insulti e ingiurie alla terna arbitrale, la cui connotazione è stata ritenuta di matrice

omofoba e discriminatoria, mentre si tratta di frasi e parole di contenuto generico usate senza

comprenderne gli aspetti discriminanti;

 preso atto delle doglianze espresse dalla ricorrente che pone l’accento come l’arbitro abbia

potuto riportare sul referto, in maniera dettagliata, le frasi dei propri sostenitori mentre nulla

riferisce su quelle pronunciate dai sostenitori della squadra ospitante;

 visionati gli atti ufficiali;

 ritenute la prima eccezione dell’ASD Certosa non infondata, perché le frasi pronunciate dai

sostenitori verso la terna arbitrale non danno adito ad essere considerate omofobe e

discriminatorie, e sono frequentemente indirizzate sui campi di gioco agli ufficiali di gara, senza

peraltro essere rilevate e riportate dagli stessi sui resoconti della partita;

 respinta la seconda eccezione perché irrilevante ai fini del giudizio di secondo grado (l’eventuale

richiesta di precisazioni all’arbitro, non influirebbe come diminuente della sanzione alla

ricorrente);

 escluso pertanto, nella determinazione della pena, ogni riferimento all’art. 11 CGS, ma tenuto

conto della recidiva nel comportamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori verso arbitri e

assistenti di gara

per questi motivi

accoglie il ricorso e riduce l’ammenda da € 1.150 a € 500.

La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.