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Domenica 5 marzo. Si affrontano Don Bosco Vallecrosia e Quiliano. La partita termina con il Don Bosco che vince per 1-0 ma il finale di gara è decisamente nervoso, volano parole ed offese e l’arbitro registra tutto. Oggi, nel Comunicato Ufficiale, arriva la stangata per la formazione imperiese.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha rilevato nelle parole di un gruppo di giocatori del Don Bosco (e registrate dal direttore di gara nel suo referto) i connotati discriminatori per motivi di razza ed etnia nei confronti di Benjamin Marouf del Quiliano ed ha così applicato l’articolo 11 tanto che, visto che i precisi responsabili non sono stati identificati dall’arbitro, la squadra imperiese si è vista comminare due gare a porte chiuse ed anche un punto di penalizzazione, che andrà ad aggravare la già difficile classifica dei biancorossi.

Ecco l’estratto del Comunicato Ufficiale di oggi pomeriggio:

«Il G.S. premesso

  • che, stando al contenuto del referto arbitrale, al termine della gara – prima del rientro negli spogliatoi – alcuni calciatori appartenenti alla società DON BOSCO VALLEC. INTEMELIA apostrofavano un calciatore della squadra avversaria con reiterati epiteti gravemente ingiuriosi;
  • che, più precisamente, le espressioni utilizzate dai tesserati del sodalizio DON BOSCO VALLEC.INTEMELIA possono senza dubbio definirsi discriminatorie ai sensi dell’art. 11 co.1 C.G.S., in quanto costituenti offese per motivi di razza ed etnia; che i soggetti responsabili non sono stati nominativamente individuati dal direttore di gara, ma non vi è alcun dubbio in merito alla loro appartenenza alla società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA;
  • che il sodalizio deve essere ritenuto responsabile di tali fatti ai sensi dell’art. 11 co. 3 e 4 C.G.S.;
  • che la condotta in parola deve ritenersi di indubbia gravità, non solo per la reiterazione delle espressioni ingiuriose, ma altresì in quanto tale contegno è stato posto in essere dai calciatori, cioè da soggetti i quali, in teoria, dovrebbero essere i principali portatori dei valori di rispetto e fair play alla base di ogni disciplina sportiva, agonistica e non;
  • che il numero di giocatori responsabili di tale comportamento deve reputarsi non ridotto, poiché lo stesso arbitro in referto ha menzionato di aver sentito provenire le ingiurie di cui sopra da parte di un “gruppo di calciatori della società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA”;
  • che, sebbene quella in argomento sia la prima violazione di tal fatta ascrivibile alla società DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA, non può sottacersi come le circostanze sopra emarginate integrino un fatto di “particolare rilevanza” sotto il profilo etico-sportivo e disciplinare, ai sensi dell’art. 11 co. 3 C.G.S.;
  • che, pertanto, non si ritiene equa la sola pena minima prevista dagli artt. 11 co. 3 e 4 e 18 co. 1 lett. e) C.G.S. ma si ritiene doverosa l’applicazione, altresì, della più grave sanzione di cui all’art. 18 co. 1 lett. d) e g) C.G.S..

Ciò premesso, delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni: obbligo di disputare n. 2 (due) partite a porte chiuse; penalizzazione punti 1 (uno) in classifica.»

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