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Sul Comunicato Ufficiale diffuso poco fa, sono state rese note le motivazioni della sentenza emessa dall’Ufficio Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale sulla questione del tesseramento dei tre ragazzi nigeriani da parte del Valdivara 5 Terre e sul relativo ricorso presentato a suo tempo dalla Rivarolese.

Ecco le motivazioni della sentenza che, di fatto, ha condannato la società di Beverino e i tre giocatori:

«La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Liguria LND nel trasmettere gl’atti relativi ai calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejalonibu Abiola Bankole e Olonisakin Taiwo Hamid, chiede al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti di pronunciarsi in merito alla validità di tesseramento assunto dagli stessi a favore della ASD Valdivara 5 Terre, per la stagione sportiva in corso.
La richiesta segue il reclamo presentato dalla USD Rivarolese 1919 avverso la regolarità della gara del Campionato Eccellenza Ligure del 3/12/17, disputata contro la ASD Valdivara 5 Terre, laddove la reclamante ha dedotto dell’impiego dei tre ragazzi extracomunitari in posizione irregolare, per aver eluso la normativa di cui all’art. 40 quater comma 3 NOIF, in quanto tesserati Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti – SS 2017- 2018 per Federazione estera; in subordine anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 quater comma 1 NOIF, essendo stati impiegati in numero superiore a quello consentito.
A sostegno di tale considerazione la Società reclamante deposita il Regolamento e l’elenco della partecipazione alla Viareggio Cup “Coppa Carnevale” della Società Abuja Football College della Federazione Nigeriana, ove risulta l’iscrizione dei tre ragazzi ed il relativo impiego; in oltre i calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejalonibu Abiola Bankole e Olonisakin Taiwo avevano partecipato anche nell’edizione 2016/2017 dello stesso torneo, tesserati per la medesima Società estera.
La Società organizzatrice del torneo non ha mai evidenziato irregolarità in merito alla posizione e/o tesseramento presso la Federazione di appartenenza.
Alla richiesta di giudizio risultano allegate le precedenti iniziative delle Società innanzi agli Organi di Giustizia temporalmente aditi, laddove la ASD Valdivara 5 Terre ritiene ineccepibile ed incontestabile l’impiego dei tre calciatori nigeriani, a decorrere dal 13/11/17 e 27/11/17 per il solo calciatore Ejalonibu Abiola Bankole.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel considerare quanto rappresentato dalla CSA Territoriale e verificata la documentazione allegata, anche quella di provenienza dalle rispettive Società sportive, nel ritenerla conforme per la provenienza e valida per gli aspetti contenutistici, rileva come i calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejalonibu Abiola Bankole e Olonisakin Taiwo Hamid effettivamente risultano tesserati per Federazione estera; peraltro tale tesseramento risulta pacifico in considerazione della comprovata partecipazione degli stessi a precedenti edizioni del Viareggio Cup “Coppa Carnevale” nelle file della Società Abuja Football College, affiliata alla Federazione Calcio Nigeriana, pertanto, non avrebbero potuto beneficiare del tesseramento a favore della ASD Valdivara 5 Terre per la stagione sportiva in corso, ex art. 40 quater comma 3 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D’Appello territoriale c/o CR Liguria -LND, dichiara nullo il tesseramento dei calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel – 13.09.1999 – Matr. FIGC 1017459 – Ejalonibu Abiola Bankole – 15.11.1999 – Matr. FIGC 1017835 – Olonisakin Taiwo Hamid – 25.5.1999 – Matr. FIGC 1017467 a favore della Società ASD Valdivara 5 Terre».

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