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È di pochi minuti fa che la Corte sportiva d’appello territoriale ha deciso circa la partita RAPALLO VALDIVARA assegnando il 3-0 a tavolino alla squadra ruentina

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), geom. Renato FERRANDO, Avv. Alessio CHIARLA e p.i. Giovanni Parodi (componenti), nella riunione del 27 marzo 2018 ha deliberato:

Prot. n. 28/cs – Reclamo presentato dalla società RAPALLO RUENTES 1914 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 44 del 8 febbraio 2018, con il quale è stato rigettato il reclamo presentato in relazione alla gara disputata in data 21 gennaio2018 contro la società A.S.D. VALDIVARA 5 TERRE.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria

premesso
– che la società RAPALLO RUENTES 1914 ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato Eccellenza Liguria in data 21 gennaio 2018 disputata con la società VALDIVARA 5 TERRE;
– che, in particolare, la società reclamante ha dedotto la posizione irregolare di tre tesserati della società VALDIVARA 5 TERRE di nazionalità nigeriana;
– che, più precisamente, trattasi dei Signori:
1) IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999;
2) OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999;
3) EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999;
– che i tre calciatori sono stati tesserati dalla società VALDIVARA 5 TERRE ai sensi dell’art. 40 quater co. 3 N.O.I.F., in qualità di calciatori extracomunitari che non siano mai stati tesserati per Federazione estera;
– che la reclamante ha rappresentato come gli stessi avrebbero dovuto, al contrario, essere tesserati ai sensi dell’art. 40 quater co. 1 N.O.I.F., a mente del quale le società della L.N.D. possono tesserare e schierare in campo due soli calciatori extracomunitari che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere;
– che, come si è detto, ad avviso della reclamante i predetti erano in posizione irregolare, di talché la società VALDIVARA 5 TERRE avrebbe dovuto incorrere nella sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
– che, al contrario, la società VALDIVARA 5 TERRE ha dedotto come i tre calciatori in argomento fossero stati regolarmente tesserati presso l’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., ciò per cui nessuna responsabilità avrebbe potuto essere addebitata al sodalizio reclamato.

Ciò premesso, si deve osservare quanto segue.
Questa Corte ha già deciso analogo reclamo a suo tempo proposto dalla società RIVAROLESE 1919 ed ha proceduto, in detta sede, a richiedere documentazione; documenti, questi, dei quali è stata disposta l’integrale acquisizione nel presente procedimento.
Il Giudice di primo grado ha respinto – motivando per relationem rispetto al provvedimento già emesso relativamente al reclamo proposto dalla società RIVAROLESE 1919 – il reclamo della società RAPALLO RUENTES 1914 in quanto non sarebbe stata provata la partecipazione alla Viareggio Cup dei tre giocatori in questione; ciò da cui discenderebbe l’impossibilità di dimostrare le deduzioni della reclamante.
Questo assunto non può essere condiviso.
La società RAPALLO RUENTES 1914, infatti, ha prodotto documentazione estrapolata dal sito internet ufficiale della Viareggio Cup – che, come si è detto, consiste in un Torneo organizzato “con la collaborazione della F.I.G.C.” nonché con il patrocinio del C.O.N.I. – dalla quale emergeva la partecipazione al Torneo, nelle edizioni 2016 e 2017, dei tre calciatori in parola per la società nigeriana ABUJA.
I tre giocatori, in particolare, erano compiutamente indicati con le loro generalità, ivi compresa la data di nascita, e non v’è ragione per dubitare della veridicità delle risultanze in parola.Nel medesimo sito, infatti, era inserita la documentazione ufficiale del Torneo, nonché i comunicati della giustizia sportiva, di talché si può affermare che costituisse strumento informativo ufficiale della Viareggio Cup, come confermato altresì dall’indicazione della proprietà del sito medesimo, facente capo alla Commissione S.C. Centro Giovani Calciatori Viareggio A.S.D..
Non solo. Nelle controdeduzioni depositate dalla società VALDIVARA 5 TERRE, in ambo i gradi di giudizio, non è mai stata contestata la partecipazione alla Viareggio Cup da parte dei tre predetti calciatori, ciò da cui si deve affermare – alla stregua dei criteri probatori recepiti nel diritto sportivo – che tale circostanza debba considerarsi pacifica.
A questo punto è necessario precisare che, ai sensi del regolamento della Viareggio Cup, possono partecipare al Torneo solo calciatori regolarmente tesserati nell’ambito della Federazione di appartenenza.
Più in precisione, ai fini della partecipazione della Viareggio Cup le squadre partecipanti hanno l’obbligo di trasmettere “l’elenco dei giocatori partecipanti […] e i nomi dei dirigenti, allenatore, medico e massaggiatore che andranno in panchina. Tale elenco dovrà indicare a fianco di ciascuno: cognome, nome, data di nascita, n° di tessera federale rilasciata dalla Federazione di competenza, ed il numero di maglia”.
Prima di ogni partita, inoltre, “per i giocatori stranieri dovrà essere esibita all’arbitro la tessera rilasciata dalla rispettiva Federazione per la stagione sportiva in corso o una dichiarazione della rispettiva Federazione, dalla quale risulti la posizione di tesseramento dei giocatori stessi per la stagione sportiva in corso”.

Con comunicazione datata 9 febbraio 2018, l’Organizzazione del Torneo – su richiesta di Questa Corte volta a verificare se, in relazione ai tre sopraccitati calciatori, fossero state concesse deroghe e/o rilevate irregolarità – comunicava che “tutte le verifiche amministrative previste dal regolamento non avevano mai rilevato alcuna anomalia”.
Pertanto, sulla base degli elementi acquisiti in atti, si può affermare non solo che i tre giocatori in questione avessero preso parte alla Viareggio Cup, ma altresì che vi avessero partecipato in conformità al regolamento della stessa.
Come si è detto, i tre calciatori nigeriani erano stati tesserati dalla società VALDIVARA 5 TERRE ai sensi dell’art. 40 quater co. 3 N.O.I.F., quindi in qualità di calciatori extracomunitari che non siano mai stati tesserati per Federazione estera.
Più precisamente, in data 9 gennaio 2018, l’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., su richiesta del Giudice di prime cure, confermava che:
– i calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999 e OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999, risultavano essere regolarmente tesserati a decorrere dal 13 novembre 2017;
– il calciatore EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999, risultava essere regolarmente tesserato a far data dal 27 novembre 2017.

In data 5 febbraio 2018, su richiesta di Questa Corte, l’Ufficio Tesseramento inviava la documentazione relativa al tesseramento dei tre giocatori in oggetto.
Dall’esame dei documenti trasmessi si poteva evincere che, in data 13 novembre 2017, l’Ufficio Tesseramento aveva comunicato il tesseramento dei calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL e OLONISAKIN TAIWO HAMID alla società VALDIVARA 5 TERRE.
Peraltro, la richiesta in merito alla correttezza delle dichiarazioni dei due sullodati – nelle quali asserivano di non essere mai stati tesserati per alcuna Federazione – veniva inviata alla Federazione Calcio Nigeriana da parte dell’Ufficio Tesseramento solo il giorno seguente, in data 14 novembre 2017.
Alla data del 5 febbraio 2018, agli atti dell’Ufficio Tesseramento non constava alcuna risposta alla domanda de quada parte della Federazione Calcio Nigeriana.
Per quanto attiene il calciatore EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, sono presenti in atti la comunicazione del tesseramento da parte dell’Ufficio Tesseramento in data 27 novembre 2017 e la dichiarazione del giocatore nella quale affermava di non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione; non risulta alla Corte l’invio di alcuna richiesta alla Federazione Calcio Nigeriana da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
In tale situazione, con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2018, Questa Corte trasmetteva gli atti del fascicolo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti affinché si pronunciasse sulla regolarità o meno dei tesseramenti dei tre calciatori in questione.
Con dispositivo pubblicato in data 19 marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiarava “nullo il tesseramento dei calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999, OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999, in favore della società A.S.D. VALDIVARA 5 TERRE”.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’immediata esecutività della precitata pronuncia, Questa Corte deve affermare che i calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999 e OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999, si trovassero in posizione irregolare nella gara disputata il 21 gennaio 2018 tra RAPALLO RUENTES 1914 e VALDIVARA 5 TERRE, non avendo titolo a prendervi parte.
La declaratoria di nullità, infatti, produce effetti non solo ex nunc ma altresì ex tunc, in quanto i tesseramenti dei tre giocatori debbono considerarsi improduttivi di effetti fin dall’origine.
Tale nullità, inoltre, opera di diritto, con la inevitabile conseguenza dell’incapacità degli anzidetti tesseramenti di produrre gli effetti giuridici tipici riconosciuti dall’ordinamento federale.
Questa Corte, infatti, presta convinta adesione a quanto già affermato da precedente giurisprudenza, secondo cui “la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione” (CAF, in Com. Uff. n. 53/C del 17.5.2007).
La decisione del Giudice Sportivo va, pertanto, riformata e deve essere applicata la sanzione della perdita della gara alla società VALDIVARA 5 TERRE, che utilizzava nella gara del 21 gennaio 2018, contro la società RAPALLO RUENTES 1914, tre calciatori i quali non avevano titolo a parteciparvi.

Per i suesposti motivi, la Corte Sportiva d’Appello, definitivamente pronunciando:
visti gli artt. 39 co. 1 e 17 co. 5 lett. a) C.G.S., accoglie il reclamo proposto dalla società RAPALLO RUENTES 1914 e, per l’effetto, infligge alla società VALDIVARA 5 TERRE la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.
Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Dispone la restituzione della tassa, non versata ed addebitata sul conto della società RAPALLO RUENTES 1914.