Skip to main content

È di pochi minuti fa la sentenza che ribalta nuovamente il caso VALDIVARA. La CORTE FEDERALE DI APPELLO dichiara validi i tesseramenti dei ragazzi nigeriani e la classifica di ECCELLENZA subirà un nuovo cambiamento.

A questo punto sorge spontaneo i dubbio che ha da sempre sollevato la società del VALDIVARA ossia che il torneo internazionale di Viareggio abbia fatto giocare dei giocatori privi di tesseramento nonostante il regolamento del VIAREGGIO CUP disponga delle dispozioni diverse in merito ai tesseramenti dei partecipanti  alla manifestazione internazionale.

A questo punto sorge un’altra banale domanda di carattere legale:  A che titolo sono entrati dei minorenni extracomunitari che non avevano tutta la documentazione in regola per partecipare alla manifestazione  sportiva?

Turistico? Oppure di Studio? Oppure di Lavoro?

Di sicuro non sono arrivati facendo delle traversate con dei barconi. Un altro mistero in questa faccenda che prende sempre più i contorni del giallo e che per poco non danneggiava clamorosamente una piccola società dilettantistica …. il  VALDIVARA.

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE FEDERALE D’APPELLO IVa SEZIONE
COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CFA (2017/2018)
Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:
COLLEGIO
Avv. Patrizio Leozappa – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Franco Matera – Componenti; – con l’assistenza delle sig.re Rita Indorante, Barbara Di Marzio e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.
1. RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ALBERONE CALCIO AVVERSO LA NULLITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE VASYL PAVLYK IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD ALBERONE CALCIO (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 16/TFN Sez. Tess. del 19.3.2018)
La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Alberone Calcio di Roma (RM), annulla la decisione Com. Uff. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 dichiarando valido il tesseramento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
2. RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE AVVERSO LA NULLITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AI CALCIATORI IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE E OLONISAKIN TAIWO HAMID IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 16/TFN Sez. Tess. del 19.3.2018)
La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Valdivara 5 Terre di Beverino (SP), annulla la decisione impugnata dichiarando validi i tesseramenti. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
IL PRESIDENTE Patrizio Leozappa
Pubblicato in Roma il 23 aprile 2018
IL SEGRETARIO IL COMMISSARIO STRAORDI Antonio Di Sebastiano Roberto Fabbricini