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VALDIVARA: il presidente PLOTEGHER inibito per 2 mesi, 500 euro di multa alla società.

Nella giornata di ieri è uscito il comunicato stampa della federazione dove il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE doveva decidere circa le dichiarazioni comparse sul profilo personale di FACEBOOK  del presidente del VALDIVARA PLOTEGHER. Dopo aver esaminato il caso il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE lo ha condannato per avere rilasciato dichiarazioni per il tramite di un posto pubblicato sulla propria pagina social Facebook che hanno leso l’onore, il decoro ed il prestigio non solo della LND – Comitato Regionale Liguria e di altre società non meglio identificate, quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso a 2 mesi di inibizione e ha multato la società Valdivara con 500,00 euro di sanzione. Questo il comunicato.

Tribunale Federale Territoriale

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), dott. Eugenio MARCENARO (Vice Presidente), rag. Marco Rovella, geom. Renato FERRANDO, Avv. Filippo CHIARLA e p.i. Giovanni Parodi (componenti), nella riunione del 10 luglio 2018 ha deliberato:

Prot. n. 4 TF – procedimento disciplinare n. 1167pfi 17-18 avente ad oggetto: “Frasi dal contenuto lesivo nei riguardi di tesserati pubblicate sul social network dal Signor Giovanni PLOTEGHER, presidente della società ASD VAL DI VARA 5 TERRE”.

Il Tribunale Federale

Premesso

che la Procura Federale ha deferito il Presidente della società ASD VAL DI VARA 5 TERRE, Giovanni PLOTEGHER, per violazione di cui all’art. 1 bis co. 1 C.G.S. in relazione all’art. 5 co. 1, 4 e 6 lett. c) C.G.S. “per avere rilasciato dichiarazioni per il tramite di un posto pubblicato sulla propria pagina social Facebook che hanno leso l’onore, il decoro ed il prestigio non solo della LND – Comitato Regionale Liguria e di altre società non meglio identificate, quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso”;

che la Procura Federale ha deferito, altresì, la società ASD VAL DI VARA 5 TERRE, per violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S. in relazione all’art. 5 co. 2 C.G.S., “a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal Presidente Signor Giovanni PLOTEGHER”;

che le parti, prima dello svolgimento dell’udienza del 10 luglio 2018, hanno concordato l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 C.G.S.;

che Questo Tribunale ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le relative sanzioni;

ciò premesso, dichiara l’efficacia delle sanzioni concordate, nelle misure sotto riportate e, segnatamente:

alla società ASD VAL DI VARA 5 TERRE: € 500,00 di ammenda;

al Signor Giovanni PLOTEGHER: mesi 2 (due) di inibizione.