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VALDIVARA: “i nostri tesseramenti dei tre ragazzi nigeriani sono regolari”

Riceviamo dalla società V5 TERRE VALDIVARA questo comunicato stampa in merito alla decisione del giudice sportivo circa il reclamo della Rivarolese per la gara che si disputò il 7 dicembre 2017. Ecco il contenuto:

“In merito al ricorso presentato dalla società RIVAROLESE 1919 in data 07/12/2017 per l’incontro RIVAROLESE Vs V5TERRE del 03/12/2017 con risultato di 1a1, il quale reclamava la non regolarità del tesseramento dei tre extracomunitari da parte del Valdivara 5 Terre, comunichiamo che il giudice sportivo respinge il reclamo della società RIVAROLESE 1919 convalidando il risultato ottenuto sul campo vista la regolarità dei tesseramenti effettuati.
Si allega C.U.n°38 C.R.Liguria

Nunzia Imperato
Team Manager
V5TERRE

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 3/12/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/12/2017 RIVAROLESE 1919 – VALDIVARA 5 TERRE
La Società RIVAROLESE 1919, in data 07/12/2017, con riferimento alla gara in epigrafe, ha presentato reclamo eccependo l’utilizzo da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE dei calciatori extracomunitari EJALONIBU Abiola Bankole, IROANYA Chukwuemeka ed OLONISAKIN Taiwo Hamid, in posizione irregolare di tesseramento;
in particolare, la ricorrente sostiene che sia stato violato il disposto dell’articolo 40delle NOIF, affermando che i tre calciatori in questione avrebbero partecipato alle ultime due edizioni del Trofeo Internazionale “Viareggio Cup”, nelle fila della Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, Accademia nata nel 2012, che milita nel Campionato di Terza Serie nigeriano e svolge attività di settore giovanile.
Sempre con riferimento a tale aspetto, la ricorrente sostiene che la Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, abbia inserito nella lista dei propri calciatori i predetti tre atleti, sia per l’edizione 2016, sia per quella 2017 del Trofeo citato ed afferma che gli stessi abbiano disputato tre partite della competizione di cui trattasi, producendo, al riguardo, i tabellini delle partite in questione, redatti su carta intestata della Società S.C. CENTRO GIOVANI CALCIATORI VIAREGGIO A.s.d., organizzatrice della più volte citata manifestazione internazionale.
Al proposito, la ricorrente evidenzia che l’art. 4 del regolamento del Trofeo concede la possibilità di prendere parte al medesimo, ai calciatori “federalmente appartenenti alla società partecipante”, siano essi tesserati, sia a titolo definitivo, sia in prestito e che, sempre il regolamento, statuisce, inoltre, che i calciatori delle squadre straniere debbano essere regolarmente tesserati alle corrispondenti Federazioni e che, per la partecipazione alle gare, dovrà essere esibita all’arbitro la tessera rilasciata dalla Federazione per la stagione in corso, ovvero una dichiarazione della rispettiva Federazione, dalla quale risulti la posizione di tesseramento dei calciatori stessi, sempre con riferimento alla stagione sportiva in corso; tali documenti dovranno essere accompagnati da un documento di identità personale.
Tutto ciò premesso, conclude la ricorrente, le statuizioni del regolamento della “Viareggio Cup”, sembrerebbero non lasciare spazi interpretativi e, conseguentemente, il tesseramento dei tre calciatori extracomunitari di cui si discute, da parte della Società VALDIVARA 5TERRE, dovrebbe configurarsi come avvenuto in violazione delle vigenti normative federali; infine, ancora la ricorrente eccepisce che, fra i tre suddetti calciatori, uno, EJALONIBU Abiola Bankole, nato il 15/11/1999, abbia raggiunto la maggiore età a campionato avanzato.
A seguito del reclamo di cui si è detto e delle argomentazioni sostenute dalla ricorrente, si è provveduto, in via preliminare, a richiedere al S. C. CENTRO GIOVANI CALCIATORI VIAREGGIO A.s.d., Società organizzatrice della manifestazione internazionale più volte menzionata, di fornire l’opportuna documentazione, comprovante l’effettivo utilizzo dei calciatori de quo da parte della Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, ma la stessa organizzatrice, a firma del proprio Presidente Alessandro PALAGI, in data 02/01/2018 rispondeva che la documentazione richiesta non poteva essere trasmessa, in quanto viene eliminata al termine del torneo.
D’altro canto, la Società VALDIVARA 5 TERRE, allegata alle proprie controdeduzioni al reclamo in questione, ha fornito tutta la documentazione federale, attestante gli avvenuti tesseramenti dei calciatori oggetto del contendere, da cui si evince quale status dei suddetti atleti, per tutti e tre, quello di “Nazionalità straniera – Extracomunitario mai tesserato all’estero”; in particolare, poi, il tesseramento del calciatore EJALONIBU Abiola Bankole, ha decorrenza dal 27/11/2017.
E’ stata, comunque, anche verificata la correttezza di tale documentazione presso l’Ufficio Tesseramenti della FIGC, il quale, a precisa richiesta, in data 09/01/2018 ha risposto che, “alla data odierna, i calciatori EJALONIBU Abiola Bankole, IROANYA Chukwuemeka, OLONISAKIN Taiwo Hamid risultano essere regolarmente tesserati per la società A.S.D. VALDIVARA 5 TERRE a decorrere dal 13.11.2017 (per i calciatori IROANYA e OLONISAKIN) e 27.11.2017 (per il calciatore EJALONIBU).
Alla luce di quanto precede, non è stato, pertanto, possibile dimostrare inconfutabilmente, da una parte, l’utilizzo dei tre calciatori di cui trattasi in occasione della “Viareggio Cup ” e, dall’altra il loro tesseramento in violazione delle vigenti normative federali da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE.
P.Q.M.
– Si respinge il reclamo della Società RIVAROLESE 1919, incamerando la relativa tassa;
– Si omologa il risultato conseguito sul campo (Rivarolese 1919 – Valdivara 5 Terre 1 – 1);
– Si trasmettono, comunque, gli atti alla Procura Federale, al fine della verifica della sussistenza di eventuali profili di illegittimità nel tesseramento dei calciatori in questione, ad oggi non emersi.”