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Come da comunicato:

“CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 05/11/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 05/11/2017 FOOTBALL GENOVA CALCIO – ALBENGA 1928
Il G.S.
Premesso
che, con reclamo ritualmente depositato la società ALBENGA 1928 ha detto la posizione irregolare del calciatore Riccardo CARLINI;
che, in particolare, la reclamante ha rilevato come il predetto, al termine della stagione sportiva 2016/2017, risultasse essere attinto da squalifica nella misura di tre gare;
che tale sanzione, più precisamente, veniva irrogata dal Giudice Sportivo di Lega Pro successivamente alla disputa dell’ultima gara del campionato 2016/2017;
che secondo non meglio precisate “fonti” della reclamante, il calciatore in questione sarebbe rimasto svincolato fino alla terza settimana di ottobre;
che, seguendo il ragionamento della reclamante, “qualora il deposito della documentazione di tesseramento” fosse avvenuta tra il 16 ed il 21 ottobre 2017, il predetto calciatore, alla data del 5 novembre 2017, avrebbe dovuto scontare ancora una gara di squalifica;
che, a seguito di controlli effettuati sia in via telematica sia mediante compulsazione dei documenti agli atti del Comitato Regionale è stato riscontrato che il calciatore Riccardo CARLINI veniva tesserato dalla società FOOTBALL GENOVA CALCIO in data 6 ottobre 2017;
che, infatti, in pari data veniva depositata fisicamente la documentazione relativa al predetto tesseramento, come comprovato dalla relativa ricevuta emessa lo stesso 6 ottobre 2017 dal Comitato Regionale;
che, ai sensi dell’art. 39 N.O.I.F., “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”;
che, pertanto, il calciatore Riccardo CARLINI risulta essere stato regolarmente tesserato per la società FOOTBALL GENOVA CALCIO a far data dal 6 ottobre 2017;
che, conseguentemente, le tre giornate di squalifica devono considerarsi scontate nelle gare dell’8, 15 e 22 ottobre 2017;
che, alla luce di quanto sopra, la gara in epigrafe deve reputarsi regolare.
Ciò premesso e ritenuto, rigetta il reclamo proposto dalla società ALBENGA 1928 e dispone l’omologazione del risultato conseguito sul campo (Football Genova Calcio – Albenga 1928 3 – 0).
Ordina l’incameramento della tassa di reclamo”.