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Oggi pomeriggio la Corte Territoriale d’Appello ha accolto il contro ricorso della GOLIARDICAPOLIS che, dopo la emozionante vittoria ottenuta sul campo contro il CANALETTO, aveva subito la sconfitta a tavolino per via di un ricorso degli spezzini  che lamentavano l’impiego di un giovane calciatore come assistente all’arbitro Secondo l’interpretazione dei canarini, il giovane calciatore non poteva essere impiegato oltre i 7 componenti della panchina. In prima istanza veniva data ragione al Canaletto

Il contro ricorso presentato dall’avvocato, specializzato in diritto sportivo, ANNA CERBARA, si basava sul fatto che il ragazzo in questione era in effetti tesserato come calciatore, ma inulizzabile come giocatore poiché non poteva scendere in campo per via di un problema fisico, documentato anche da un certificato medico presentato preventivamente all’arbitro. L’avvocato riportava oltre l’articolo 7.5 anche il 7.4 che specificava ulteriormente le norme di utilizzo dell’assistente all’arbitro.

Infine il regolamento prevede il 3-0 a tavolino solo quando il giocatore in questione viene realmente utilizzato in campo, in tutti gli altri casi è prevista una sanzione. Di seguito riportiamo il comunicato della corte sportiva d’appello

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE La CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (presidente), dott. EUGENIO MARCENARO e p.i. GIOVANNI PARODI (componenti), nella riunione del 9 maggio 2016 ha deliberato: Ricorso della società Goliardicapolis 1993 avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Goliardicapolis 1993 – Canaletto Sepor del 1.05.2016 Campionato Regionale Giovanissimi Fase Finale C.U. n. 66 del 5 maggio 2016. Il ricorso è accolto (dispositivo). Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 09/05/2016 Il Segretario Il Presidente (Stefano Rovatti)