Ricorso accolto ma soltanto a metà per l’Ortonovo Calcio. I fatti si riferiscono alla gara del 30 novembre scorso contro la Caperanese, valida per il campionato Juniores di 2° Livello. Ecco la ricostruzione dei fatti, come espressa nelle motivazioni della sentenza diffusa oggi dalla Corte d’Appello Regionale:
«L’arbitro della gara in epigrafe riferiva d’aver espulso per doppia ammonizione il calciatore Mattia Bertone che, alla notifica del provvedimento, gli aveva bestemmiato in faccia e lo aveva offeso e spinto sul braccio destro senza farlo cadere; mentre abbandonava il terreno di gioco continuava nell’atteggiamento offensivo e minaccioso verso il D.G. Riferiva inoltre d’aver allontanato l’allenatore Alessandro Bertini per continue proteste e perché, in occasione dell’espulsione d’un giocatore, era entrato sul terreno di gioco protestando e lo aveva strattonato tirandolo per una manica».
La prima sentenza del Giudice Sportivo costò una squalifica fino al 1° Luglio 2017 al giocatore dell’Ortonovo e fino al 31 marzo 2017 per mister Bertini. La società spezzina presentò ricorso contro tali squalifiche, chiedendone una drastica riduzione ed oggi è arrivata la decisione della Corte d’Appello che ha “tagliato” la squalifica per il calciatore, riducendola al 31 marzo 2017, ma non ha fatto altrettanto con l’allenatore, che resterà quindi anch’egli a bordo campo fino al 31 marzo.
Per quanto riguarda il giocatore, infatti, la Corte ha valutato che il fatto incriminato «avvenuto in un unico contesto, iniziato con l’espulsione per doppio giallo e conclusosi con l’uscita definitiva dal campo – scrive testualmente la Corte nella sua motivazione – ha toccato il punto più grave con la spinta all’ufficiale di gara da considerarsi condotta violenta e punibile con la sanzione “minima” non inferiore alla squalifica per otto giornate. Ciò premesso, poiché la spinta non provocò alcun fastidio al direttore di gara così da giustificare l’irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale, anche con l’aggiunta una giornata per l’espulsione per doppia ammonizione, ed un’altra per l’espressione blasfema pronunciata, non si raggiunge quella squalifica per oltre sei mesi inflitta in prime cure, che, pertanto, deve essere ridotta e rapportata ai fatti in referto».
«Non altrettanto può dirsi per l’allenatore Alessandro Bertini – specifica ancora la Corte d’Appello – per il quale la valutazione sanzionatoria del primo giudice non merita censura. Trattasi infatti di soggetto tra i cui compiti v’è quello di insegnare la didattica del gioco del calcio e di vigilare che i propri calciatori osservino le norme di comportamento e disciplina previste dalle Carte Federali e dai Regolamenti. Dal resoconto di gara si evince che il Bertini non solo entrava in campo senza autorizzazione, ma strattonava l’arbitro per un braccio, fornendo in tale frangente ai propri calciatori un pessimo esempio. La sanzione inflitta in prime cure appare corretta e va confermata».
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