GARE DEL 12/ 1/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 12/ 1/2020 RIESE – BORGORATTI
Il G.S.
” Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. BORGORATTI, con mail in data 12/01/2020, h. 19:03, con cui viene chiesta la ripetizione della gara medesima, per supposto errore tecnico dell’arbitro che all’ 80′ avrebbe espulso per doppia ammonizione il giocatore n.8 BARABINO Nicolò, mentre erano stati ammoniti nella prima frazione di gara solo il n.5 LAZZARI Tommaso e il n.10 DROMMI Gianluca e non il n.8 suddetto, argomentando che Il direttore di gara avrebbe erroneamente scambiato il n.8 Barabino con uno dei due giocatori sopracitati ed aggiungendo che era presente il Commissario di campo;
” Considerato che dallo stesso preannuncio non si evince in alcun modo l’avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall’art. 67, primo comma, del C.G.S.;
” Vista la mail della Soc. BORGORATTI in data 14/01/2020, h. 17:26 con cui la medesima richiedeva gli atti dell’arbitro inerente la partita in questione, come formalizzazione di reclamo;
” Visto l’art. 3 del più volte richiamato art. 67 del C.G.S. il quale stabilisce che il ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, per cui la richiesta del referto di gara da parte della ricorrente appare, in tale fase, irrituale;
” Considerato, comunque, che anche in tale occasione non si evince in alcun modo l’avvenuta notifica dello stesso alla controparte, così come previsto dall’art. 67, secondo comma, del C.G.S.;
” Visto il combinato disposto dell’ art. 67, primo comma, e dell’art. 48, secondo comma, del C.G.S.;
Il G.S.
Dispone:
” L’irricevibilità del ricorso in esame;
” L’omologazione del risultato conseguito sul campo;
” Il versamento del contributo previsto dall’art. 48 del C.G.S..
Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg nel corso della gara in questione.