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Era attesa già settimana scorsa ma, alla fine, il Giudice Sportivo ha emesso la propria sentenza sul caso Ruentes-Mignanego, terminata 2-1 in favore degli ospiti ma fortemente contestata dai padroni di casa. E’ l’11 febbraio scorso quando Ruentes e Mignanego Impero sono sull’1-1. L’arbitro assegna un calcio di punizione a metà campo ai padroni di casa e si avvia verso l’area del Mignanego quando Savaia si impossessa del pallone, si invola tutto solo verso l’area avversaria e segna. I giocatori della Ruentes protestano con l’arbitro, affermando di non aver ancora battuto il calcio di punizione ma il direttore di gara non solo convalida il gol ma, dopo qualche minuto di evidente parapiglia, fischia anche la fine della gara. Fin qui, i fatti del campo.

Quello che succede dopo, è un vero e proprio garbuglio di proteste, condito da una pioggia di squalifiche per giocatori, tecnici e dirigenti rapallini. La Ruentes presenta anche un video che mostra il momento del fattaccio, allegandolo ovviamente al proprio reclamo ufficiale, nel quale la società lamenta non una ma ben due violazioni: la prima di natura procedurale (non le sarebbe infatti stata fornita copia del referto arbitrale come richiesto) e la seconda di natura ben più pratica, rilevando un chiaro errore tecnico da parte dell’arbitro nell’azione incriminata.

E oggi, dopo il rinvio di sette giorni fa, arriva finalmente la decisione del Giudice Sportivo: ricorso completamente rigettato e risultato del campo perfettamente omologato. Sulla mancata consegna del referto arbitrale, il Giudice Sportivo asserisce che tale diritto non sussiste nel primo grado di giudizio. A proposito invece del ben più importante errore tecnico, il Giudice non ha ritenuto ci fossero gli estremi per applicare tale norma, nemmeno di fronte al filmato prodotto dalla Ruentes. Prima di tutto perché l’utilizzo di filmati è consentito solo per “fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema”. Non essendosi verificato nessuno dei due casi specificati nel regolamento, la cosiddetta “Prova Tv” non può essere invocata ed il filmato non è stato preso in alcuna considerazione. Il Giudice ha quindi deliberato sulla base solo del Referto Arbitrale, nel quale “l’arbitro non ha menzionato in referto – si legge testualmente nella sentenza – alcunché di irregolare con riferimento alla battuta del calcio di punizione e/o alla rete segnata”. L’accaduto quindi viene sostanzialmente derubricato ad una mera decisione tecnica dell’arbitro, sulla quale il Giudice non può in alcun modo intervenire a posteriori.

Ecco, per intero, il testo della sentenza del Giudice Sportivo pubblicata oggi pomeriggio:

«Il G.S. premesso che la società RUENTES 2010 ha presentato tempestivo reclamo in relazione alla regolarità della gara in epigrafe; che nel predetto reclamo sono stati dedotti, sostanzialmente, due profili di illegittimità e, segnatamente: 1) violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per non aver ricevuto, come da richiesta contenuta nel preannuncio di reclamo, copia del referto arbitrale della gara in epigrafe; 2) errore tecnico dell’arbitro in quanto, dopo aver assegnato un calcio di punizione a favore della società RUENTES 2010, non fermava il gioco allorché un giocatore del MIGNANEGO IMPERO si impossessava del pallone prima che il calciatore della società reclamante avesse battuto regolarmente la punizione. Con riferimento alla prima doglianza, è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 44 co. 1.2 C.G.S. a mente del quale “in sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente”. Tale diritto, peraltro, non è previsto dalla norma disciplinante il primo grado di giudizio – id est l’art. 44 co. 1.1 C.G.S. – di talché se ne deve desumere che nell’ambito del giudizio nanti a questo Giudice il reclamante non abbia diritto a ricevere copia del referto arbitrale (cfr.: BLANDINI, DEL VECCHIO, LEPORE, MAIELLO, Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con dottrina e giurisprudenza, 2017). Infatti, ove il Legislatore Sportivo avesse inteso attribuire l’invocato diritto al soggetto reclamante anche nel giudizio di primo grado, lo avrebbe espressamente, e non tacitamente, riconosciuto. Va, comunque, precisato che una società la quale contesti la regolarità della gara deve, necessariamente, rappresentare le ragioni per le quali la stessa è da ritenersi irregolare a prescindere da quanto attestato dal direttore di gara in referto. Come stabilito dal citato art. 44 co. 1.1 C.G.S., infatti, il Giudice sportivo adotta le proprie decisioni “senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali” e dei “motivi di reclamo” ove presentati.

Chiarito, quindi, che non è stato inferto alcun vulnus al diritto di difesa ovvero al principio del contraddittorio, va esaminata nel merito la censura dedotta dalla reclamante. Ai fini di tale disamina, va premesso che Questo Giudice non può, al fine della decisione, utilizzare le risultanze asseritamente emergenti dal filmato allegato al reclamo. Come statuito dall’art. 35 co. 1.3 e 1.4 C.G.S., infatti, le società appartenenti alla L.N.D. possono “richiedere l’esame di filmati da loro depositati” al fine di dimostrare che un proprio tesserato non abbia posto in essere fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema. Nel caso di specie, la contestazione consacrata nell’atto di reclamo non concerne alcuno dei summenzionati aspetti, ciò per cui la richiesta di visione e conseguente utilizzazione del filmato allegato al reclamo avanzata dalla società RUENTES 2010 non può trovare accoglimento. Per quanto attiene il dedotto errore tecnico, va precisato che l’arbitro non ha menzionato in referto alcunché di irregolare con riferimento alla battuta del calcio di punizione e/o alla rete segnata dalla società MIGNANEGO IMPERO. Non solo. Ai sensi dell’art. 29 co. 3 C.G.S. il Giudice Sportivo non può giudicare relativamente a fatti “che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro”. Pertanto, se il direttore di gara ha ritenuto di non fermare l’azione in contestazione e di convalidare la rete segnata dalla società MIGNANEGO IMPERO, ciò comporta necessariamente che lo stesso abbia considerato non sussistente il profilo di irregolarità rappresentato dalla reclamante né ulteriori eventuali profili tali da determinare l’annullamento della segnatura. In tale situazione, Questo Giudice non ha alcun ulteriore elemento in base al quale poter disattendere, o anche solo mettere in dubbio, quanto emarginato dal direttore di gara nell’ambito degli atti ufficiali i quali, com’è noto, godono di fede privilegiata. Alla luce di quanto sopra, si ritiene superflua l’integrazione istruttoria richiesta, di talché la relativa domanda deve essere rigettata. Ciò premesso e ritenuto, il Giudice Sportivo rigetta integralmente il reclamo proposto dalla società RUENTES 2010 ed omologa il risultato di 1-2 conseguito sul campo. Dispone l’incameramento della tassa.» 

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