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Giudici sportivi al lavoro per il caso Valdivara squadra alla quale oggi pomeriggio sono state comminate le prime penalizzazioni:
sconfitta a tavolino per 3-0 con Rivarolese e Ventimiglia.
In classifica generale il Valdivara scende da 36 a 32 punti. Si profilano altri risultati negativi per la squadra di mister FANAN che significherebbero altri punti decurtati.
Punti che potrebbero addirittura arrivare a 14 oltre ad una penalizzazione della procura federale.
Queste le prime due sentenze:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO di 1° GRADO
CAMPIONATO ECCELLENZA ” GARA
VENTIMIGLIACALCIO – VALDIVARA 5 TERRE del 11/03/2018

Il G.S.

Premesso che:
• In data 12/03/2018, è pervenuto preavviso di reclamo da parte della società Ventimigliacalcio;

Visti:
• il successivo deposito del predetto reclamo in data 15/03/2018, in cui la Società VENTIMIGLIACALCIO – in relazione alla gara in epigrafe – lamenta l’utilizzo, in posizione irregolare di tesseramento, da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE dei calciatori extracomunitari EJALONIBU Abiola Bankole, IROANYA Chukwuemeka ed OLONISAKIN Taiwo Hamid; in particolare, la ricorrente sostiene che sia stato violato il disposto dell’articolo 40 delle NOIF, affermando che i tre calciatori in questione avrebbero partecipato alle ultime due edizioni del Trofeo Internazionale “Viareggio Cup”, nelle fila della Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, Accademia nata nel 2012, che milita nel Campionato di Terza Serie nigeriano e svolge attività di settore giovanile.
In relazione a quanto sopra, la ricorrente, presentando le argomentazioni del caso, sostiene che l’utilizzo dei predetti calciatori nel campionato di Eccellenza, non possa ricadere nella fattispecie disciplinata dal 3° comma dell’art. 40 quater delle NOIF, in quanto gli stessi non possono essere considerati come calciatori residenti in Italia e mai tesserati per una Federazione Estera.

• le controdeduzioni della Società VALDIVARA 5 TERRE, in data 20 marzo 2018, la quale, richiamando precedenti decisioni di questo Organo giudicante riguardo al caso di specie, chiede che, in analogia ad esse, il predetto reclamo venga rigettato e si proceda all’omologazione del risultato conseguito sul campo;
• la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, adottata in data 19 marzo 2018 (pubblicata sul C.U. n.° 16/TFN – Sezione Tesseramenti 2017/2018) ed immediatamente esecutiva, con cui veniva dichiarato nullo il tesseramento dei calciatori EJALONIBU Abiola Bankole (15.11.1999 – Matr. FIGC 1017835), IROANYA Chukwuemeka (13.09.1999 – Matr. FIGC 1017459) ed OLONISAKIN Taiwo Hamid (25.05.1999 – Matr. FIGC 1017467);
• gli artt. 17 e 46, 1° comma del C.G.S.;
• la nota n. 8967/PF/CS/gb, del 21/03/2018, del Procuratore Federale Interregionale, riguardante il caso in esame.
P.Q.M.
• Si dispone l’accoglimento del reclamo della la Società VENTIMIGLIACALCIO e la conseguente restituzione della tassa;
• Si infligge alla Società VALDIVARA 5 TERRE la sanzione della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3;
• Si invia copia degli atti alla Procura Federale al fine dell’integrazione del fascicolo relativo al procedimento n.° 813pfi17/18, tuttora pendente, come da richiesta con nota n. 8967/PF/CS/gb, del 21/03/2018, del Procuratore Federale Interregionale; per i medesimi motivi ed ai fini delle determinazioni del caso, si invia altresì alla Procura Federale copia degli atti delle gare del Campionato di Eccellenza cui hanno preso parte i tesserati in questione, a fare data dal 13.11.2017, avverso la regolarità delle quali non era stato proposto reclamo:
▪ Sammargheritese 1903 – Valdivara 5 Terre ​​del 19.11.2017;
▪ Valdivara 5 Terre – Vado​del 26.11.2017;
▪ Valdivara 5 Terre – F.S. Sestrese Calcio 1919​​del 10.12.2017;
▪ Valdivara 5 Terre – Molassana Boero A.S.D.​​del 17.12.2017;
▪ Busalla Calcio – Valdivara 5 Terre​del 23.12.2017;
▪ Moconesi Fontanabuona 92 – Valdivara 5 Terre​​del 14.01.2018;
▪ Albenga 1928 – Valdivara 5 Terre​del 28.01.2018;
▪ Valdivara 5 Terre – Football Genova Calcio​del 04.02.2018;
▪ Imperia – Valdivara 5 Terre​del 11.02.2018;
▪ Valdivara 5 Terre – Fezzanese​​del 04.03.2018.

Corte sportiva d’appello territoriale (2° GRADO)
La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente), dott. Eugenio Marcenaro (Vice Presidente), rag. Marco Rovella, geom. Renato FERRANDO, Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Alessio CHIARLA e p.i. Giovanni Parodi (componenti), nella riunione del 20 marzo 2018 ha deliberato:

Prot. n. 25/cs – Reclamo presentato dalla società U.S.D. RIVAROLESE 1919 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo il Comitato Regionale Liguria e pubblicato con C.U. n. 38 del 11 gennaio 2018, con il quale è stato rigettato il reclamo presentato in relazione alla gara disputata in data 3 dicembre 2017 contro la società A.S.D. VAL DI VARA 5 TERRE.

La Corte Sportiva Federale d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria
premesso
– che la società RIVAROLESE 1919 ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato Eccellenza Liguria in data 3 dicembre 2017 disputata con la società VALDIVARA 5 TERRE;
– che, in particolare, la società reclamante ha dedotto la posizione irregolare di tre tesserati della società VALDIVARA 5 TERRE di nazionalità nigeriana;
– che, più precisamente, trattasi dei Signori:
1) IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999;
2) OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999;
3) EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999;
– che i tre calciatori sono stati tesserati dalla società VALDIVARA 5 TERRE ai sensi dell’art. 40 quater co. 3 N.O.I.F., in qualità di calciatori extracomunitari che non siano mai stati tesserati per Federazione estera;
– che la reclamante ha rappresentato come gli stessi avrebbero dovuto, al contrario, essere tesserati ai sensi dell’art. 40 quater co. 1 N.O.I.F., a mente del quale le società della L.N.D. possono tesserare e schierare in campo due soli calciatori extracomunitari che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere;
– che, come si è detto, ad avviso della reclamante i predetti erano in posizione irregolare, di talché la società VALDIVARA 5 TERRE avrebbe dovuto incorrere nella sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
– che, al contrario, la società VALDIVARA 5 TERRE ha dedotto come i tre calciatori in argomento fossero stati regolarmente tesserati presso l’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., ciò per cui nessuna responsabilità avrebbe potuto essere addebitata al sodalizio reclamato.

Ciò premesso, si deve osservare quanto segue.

Il Giudice di primo grado ha respinto il reclamo della società RIVAROLESE 1919 in quanto non sarebbe stata provata la partecipazione alla Viareggio Cup dei tre giocatori in questione; ciò da cui discenderebbe l’impossibilità di dimostrare le deduzioni della reclamante.

Questo assunto non può essere condiviso.

La RIVAROLESE 1919, infatti, ha prodotto documentazione estrapolata dal sito internet ufficiale della Viareggio Cup – che, come si è detto, consiste in un Torneo organizzato “con la collaborazione della F.I.G.C.” nonché con il patrocinio del C.O.N.I. – dalla quale emergeva la partecipazione al Torneo, nelle edizioni 2016 e 2017, dei tre calciatori in parola per la società nigeriana ABUJA.

I tre giocatori, in particolare, erano compiutamente indicati con le loro generalità, ivi compresa la data di nascita, e non v’è ragione per dubitare della veridicità delle risultanze in parola. Nel medesimo sito, infatti, era inserita la documentazione ufficiale del Torneo, nonché i comunicati della giustizia sportiva, di talché si può affermare che costituisse strumento informativo ufficiale della Viareggio Cup, come confermato altresì dall’indicazione della proprietà del sito medesimo, facente capo alla Commissione S.C. Centro Giovani Calciatori Viareggio A.S.D..

Non solo. Nelle controdeduzioni depositate dalla società VALDIVARA 5 TERRE, in ambo i gradi di giudizio, non è mai stata contestata la partecipazione alla Viareggio Cup da parte dei tre predetti calciatori, ciò da cui si deve affermare – alla stregua dei criteri probatori recepiti nel diritto sportivo – che tale circostanza debba considerarsi pacifica.

A questo punto è necessario precisare che, ai sensi del regolamento della Viareggio Cup, possono partecipare al Torneo solo calciatori regolarmente tesserati nell’ambito della Federazione di appartenenza.

Più in precisione, ai fini della partecipazione della Viareggio Cup le squadre partecipanti hanno l’obbligo di trasmettere “l’elenco dei giocatori partecipanti […] e i nomi dei dirigenti, allenatore, medico e massaggiatore che andranno in panchina. Tale elenco dovrà indicare a fianco di ciascuno: cognome, nome, data di nascita, n° di tessera federale rilasciata dalla Federazione di competenza, ed il numero di maglia”.

Prima di ogni partita, inoltre, “per i giocatori stranieri dovrà essere esibita all’arbitro la tessera rilasciata dalla rispettiva Federazione per la stagione sportiva in corso o una dichiarazione della rispettiva Federazione, dalla quale risulti la posizione di tesseramento dei giocatori stessi per la stagione sportiva in corso”.

Con comunicazione datata 9 febbraio 2018, l’Organizzazione del Torneo – su richiesta di Questa Corte volta a verificare se, in relazione ai tre sopraccitati calciatori, fossero state concesse deroghe e/o rilevate irregolarità – comunicava che “tutte le verifiche amministrative previste dal regolamento non avevano mai rilevato alcuna anomalia”.

Pertanto, sulla base degli elementi acquisiti in atti, si può affermare non solo che i tre giocatori in questione avessero preso parte alla Viareggio Cup, ma altresì che vi avessero partecipato in conformità al regolamento della stessa.

Come si è detto, i tre calciatori nigeriani erano stati tesserati dalla società VALDIVARA 5 TERRE ai sensi dell’art. 40 quater co. 3 N.O.I.F., quindi in qualità di calciatori extracomunitari che non siano mai stati tesserati per Federazione estera.

Più precisamente, in data 9 gennaio 2018, l’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., su richiesta del Giudice di prime cure, confermava che:
– i calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999 e OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999, risultavano essere regolarmente tesserati a decorrere dal 13 novembre 2017;
– il calciatore EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999, risultava essere regolarmente tesserato a far data dal 27 novembre 2017.

In data 5 febbraio 2018, su richiesta di Questa Corte, l’Ufficio Tesseramento inviava la documentazione relativa al tesseramento dei tre giocatori in oggetto.

Dall’esame dei documenti trasmessi si poteva evincere che, in data 13 novembre 2017, l’Ufficio Tesseramento aveva comunicato il tesseramento dei calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL e OLONISAKIN TAIWO HAMID alla società VALDIVARA 5 TERRE.

Peraltro, la richiesta in merito alla correttezza delle dichiarazioni dei due sullodati – nelle quali asserivano di non essere mai stati tesserati per alcuna Federazione – veniva inviata alla Federazione Calcio Nigeriana da parte dell’Ufficio Tesseramento solo il giorno seguente, in data 14 novembre 2017.

Alla data del 5 febbraio 2018, agli atti dell’Ufficio Tesseramento non constava alcuna risposta alla domanda de qua da parte della Federazione Calcio Nigeriana.

Per quanto attiene il calciatore EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, sono presenti in atti la comunicazione del tesseramento da parte dell’Ufficio Tesseramento in data 27 novembre 2017 e la dichiarazione del giocatore nella quale affermava di non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione; non risulta alla Corte l’invio di alcuna richiesta alla Federazione Calcio Nigeriana da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In tale situazione, con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2018, Questa Corte trasmetteva gli atti del fascicolo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti affinché si pronunciasse sulla regolarità o meno dei tesseramenti dei tre calciatori in questione.

Con dispositivo pubblicato in data 19 marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiarava “nullo il tesseramento dei calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999, OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999, in favore della società A.S.D. VALDIVARA 5 TERRE”.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’immediata esecutività della precitata pronuncia, Questa Corte deve affermare che i calciatori IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, nato il 13 settembre 1999, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE, nato il 15 novembre 1999 e OLONISAKIN TAIWO HAMID, nato il 25 maggio 1999, si trovassero in posizione irregolare nella gara disputata il 3 dicembre 2017 tra RIVAROLESE 1919 e VAL DI VARA 5 TERRE, non avendo titolo a prendervi parte.

La declaratoria di nullità, infatti, produce effetti non solo ex nunc ma altresì ex tunc, in quanto i tesseramenti dei tre giocatori debbono considerarsi improduttivi di effetti fin dall’origine.

Tale nullità, inoltre, opera di diritto, con la inevitabile conseguenza dell’incapacità degli anzidetti tesseramenti di produrre gli effetti giuridici tipici riconosciuti dall’ordinamento federale.

Questa Corte, infatti, presta convinta adesione a quanto già affermato da precedente giurisprudenza, secondo cui “la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione” (CAF, in Com. Uff. n. 53/C del 17.5.2007).

La decisione del Giudice Sportivo va, pertanto, riformata e deve essere applicata la sanzione della perdita della gara alla società VAL DI VARA 5 TERRE, che utilizzava nella gara del 3 dicembre 2017, contro la società RIVAROLESE 1919,tre calciatori i quali non avevano titolo a parteciparvi.

Per i suesposti motivi, la Corte Sportiva Federale d’Appello, definitivamente pronunciando:
visti gli artt. 39 co. 1 e 17 co. 5 lett. a) C.G.S.,accoglie il reclamo proposto dalla società RIVAROLESE 1919 e, per l’effetto, infligge alla società VALDIVARA 5 TERRE la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.
Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Dispone la restituzione della tassa, non versata ed addebitata sul conto della società RIVAROLESE 1919.