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GARE DEL 12/ 1/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 12/01/2020 CANALETTO SEPOR – REAL FIESCHI

Il G.S.
” Considerato che la Società REAL FIESCHI ha comunicato al Comitato Regionale, con e-mail in data 08/01/2020, la rinuncia alla disputa della gara in questione, per cui la stessa ha dovuto essere annullata;
” Visto l’art. 10, comma 1, del CGS,
” Visto il combinato disposto dell’art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 (“Ammende per rinuncia”) di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2019/20 della L.N.D. il quale fissa l’ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato di Eccellenza e Promozione, in Euro 600 ;” Visto l’art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che “La violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica

Tutto ciò premesso,
il G.S.

delibera:

” di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società REAL FIESCHI, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica;

 ” di comminare l’ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) alla Società REAL FIESCHI, a titolo di prima rinuncia.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI