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BAIA ALASSIO, RICORSO ACCOLTO: DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA DI COPPA CONTRO L’ARGENTINA. Ecco la decisione del Giudice Sportivo per quanto riguarda la gara Baia Alassio-Argentina, che non si è disputata per mancata presentazione degli alassini.

Ecco quanto emerso dal Comunicato Ufficiale pubblicato ieri sul portale regionale della Federazione (qui il comunicato):

«Visto il referto arbitrale della gara in questione, in cui il ddg dà atto che la stessa non si è disputata per mancata presentazione società BAIA ALASSIO CALCIO; Visto il preannuncio di ricorso, presentato dalla società BAIA ALASSIO CALCIO, con p.e.c. in data 28 Settembre 2020, h. 09:49:37; specificando che la stessa non si è presentata per causa di forza maggiore: avendo tra i suoi tesserati due atleti sottoposti a tampone per sospetto Covid-19 nella tarda mattinata del 27/09/2020; e non avendo ancora il risultato dello stesso;

[…]

Preso atto che il Presidente della società BAIA ALASSIO CALCIO, nella convinzione che la salute dei calciatori di entrambe le compagini andasse tutelata al di là di ogni considerazione ulteriore; e, impossibilitato ad autocertificare: “l’avvenuto rispetto da parte di tutto il gruppo squadra delle prescrizioni relative alla gestione del COVID-19 previste dalle norme e dai protocolli vigenti”; teneva a casa i propri tesserati, non partecipando alla gara, proprio per tutelare la salute di tutti gli atleti coinvolti;

Visto il Protocollo della LND: “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 [il “Protocollo”] – CHIARIMENTI FIGC A SEGUITO DI RICHIESTE PERVENUTE DALLE COMPONENTI – Versione documento 1.0 del 17 settembre 2020;

[…]

Visto anche il Comunicato Ufficiale N° 10 del 11/09/2020 della L.N.D., con il quale […]. Il G.S. Dispone:
  • Di accogliere il ricorso di cui trattasi;
  • Di disporre la ripetizione della gara in questione, in data da destinarsi;
  • La restituzione del contributo di cui all’art. 48 del C.G.S.».

 

 

 

 

 

 

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