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IL CASO: altro reclamo contro il VALDIVARA

Dopo RIVAROLESE, RAPALLO anche il SERRA RICCO’ è intenzionato a ricorrere contro il VALDIVARA:
“Stiamo pensando di fare il reclamo contro il Valdivara circa la posizione dei ragazzi nigeriani” Cosi il presidente del Serra Riccò Cesare Pelizzoli che prosegue dicendo: “Abbiamo presentato un preavviso di reclamo contro il VALDIVARA sulla posizione del tesseramento dei ragazzi nigeriani. Io ieri sera non ero al campo, ma ho detto di procedere in tal senso, poi non so andremo avanti ulteriormente, anche se questa è la mia intenzione. Dalla federazione mi hanno detto che tutto sarebbe regolare, ma in passato, seguendo i loro consigli sono incappato in una squalifica e ho subito una multa.” 

La vicenda è ai limiti del surreale.
Da una parte il Valdivara con i giocatori che, con l’autocertificazione sostengono di non essere mai stati tesserati per nessuna squadra straniera, e quindi la possibilità di godere dello status, previsto da un articolo della FIGC (40 ter) di poter essere tesserati da qualsiasi club dilettante in un numero illimitato e senza il vincolo di avere un transfert dalla federazione estera per la quale si era vincolati.

Dall’altra il reclamo di Rivarolese, Rapallo e ora Serra Riccò, le quali asseriscono che i ragazzi in questione abbiano avuto un precedente tesseramento con l’ABUJA FOOTBALL COLLEGE, club affiliato alla federazione NIGERIANA,. Tale affermazione è comprovata dalla partecipazione degli stessi al torneo di Viareggio, manifestazione calcistica internazionale patrocinata dalla FIFA tra le fila del club nigeriano. Il Torneo di Viareggio esclude la partecipazione di giocatori non tesserati e non ammette deroghe in questione. Questo precluderebbe ai ragazzi extracomunitari l’impossibilità di utilizzare lo status dell’articolo 40 ter, e renderebbe irregolare la loro posizione non sul numero di giocatori da impiegare in campo, ma sulla partecipazione alle gare della FIGC italiana dilettante per ognuno di essi.

Attesissima, a questo punto, la decisione della commissione disciplinare incaricata a dirimere la questione e mettere la parola fine alla vicenda.

Non essendo dei giudici ed essendo ignoranti in materia non possiamo sapere chi abbia ragione delle due fazioni, ma siamo consapevoli che il continuare a non esprimersi in maniera chiara e inappellabile sulla disputa, da parte degli organi giudicanti, potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla classifica generale del campionato di ECCELLENZA.

La nostra affermazione nasce leggendo la sentenza del giudice di primo grado, dell’ 11 gennaio 2018 (che riproduciamo totalmente in calce) il quale aveva rigettato il ricorso delle squadre contendenti, per l’impossibilità di dimostrare che i giocatori nigeriani avessero un precedente tesseramento con la federazione estera, ma spediva gli atti alla procura federale perchè potesse indagare ulteriormente sulla vicenda.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/12/2017 RIVAROLESE 1919 – VALDIVARA 5 TERRE

La Società RIVAROLESE 1919, in data 07/12/2017, con riferimento alla gara in epigrafe, ha presentato reclamo eccependo l’utilizzo da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE dei calciatori extracomunitari EJALONIBU Abiola Bankole, IROANYA Chukwuemeka ed OLONISAKIN Taiwo Hamid, in posizione irregolare di tesseramento;
in particolare, la ricorrente sostiene che sia stato violato il disposto dell’articolo 40delle NOIF, affermando che i tre calciatori in questione avrebbero partecipato alle ultime due edizioni del Trofeo Internazionale “Viareggio Cup”, nelle fila della Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, Accademia nata nel 2012, che milita nel Campionato di Terza Serie nigeriano e svolge attività di settore giovanile.

Sempre con riferimento a tale aspetto, la ricorrente sostiene che la Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, abbia inserito nella lista dei propri calciatori i predetti tre atleti, sia per l’edizione 2016, sia per quella 2017 del Trofeo citato ed afferma che gli stessi abbiano disputato tre partite della competizione di cui trattasi, producendo, al riguardo, i tabellini delle partite in questione, redatti su carta intestata della Società S.C. CENTRO GIOVANI CALCIATORI VIAREGGIO A.s.d., organizzatrice della più volte citata manifestazione internazionale.

Al proposito, la ricorrente evidenzia che l’art. 4 del regolamento del Trofeo concede la possibilità di prendere parte al medesimo, ai calciatori “federalmente appartenenti alla società partecipante”, siano essi tesserati, sia a titolo definitivo, sia in prestito e che, sempre il regolamento, statuisce, inoltre, che i calciatori delle squadre straniere debbano essere regolarmente tesserati alle corrispondenti Federazioni e che, per la partecipazione alle gare, dovrà essere esibita all’arbitro la tessera rilasciata dalla Federazione per la stagione in corso, ovvero una dichiarazione della rispettiva Federazione, dalla quale risulti la posizione di tesseramento dei calciatori stessi, sempre con riferimento alla stagione sportiva in corso; tali documenti dovranno essere accompagnati da un documento di identità personale.

Tutto ciò premesso, conclude la ricorrente, le statuizioni del regolamento della “Viareggio Cup”, sembrerebbero non lasciare spazi interpretativi e, conseguentemente, il tesseramento dei tre calciatori extracomunitari di cui si discute, da parte della Società VALDIVARA 5TERRE, dovrebbe configurarsi come avvenuto in violazione delle vigenti normative federali; infine, ancora la ricorrente eccepisce che, fra i tre suddetti calciatori, uno, EJALONIBU Abiola Bankole, nato il 15/11/1999, abbia raggiunto la maggiore età a campionato avanzato.

A seguito del reclamo di cui si è detto e delle argomentazioni sostenute dalla ricorrente, si è provveduto, in via preliminare, a richiedere al S. C. CENTRO GIOVANI CALCIATORI VIAREGGIO A.s.d., Società organizzatrice della manifestazione internazionale più volte menzionata, di fornire l’opportuna documentazione, comprovante l’effettivo utilizzo dei calciatori de quo da parte della Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, ma la stessa organizzatrice, a firma del proprio Presidente Alessandro PALAGI, in data 02/01/2018 rispondeva che la documentazione richiesta non poteva essere trasmessa, in quanto viene eliminata al termine del torneo.
D’altro canto, la Società VALDIVARA 5 TERRE, allegata alle proprie controdeduzioni al reclamo in questione, ha fornito tutta la documentazione federale, attestante gli avvenuti tesseramenti dei calciatori oggetto del contendere, da cui si evince quale status dei suddetti atleti, per tutti e tre, quello di “Nazionalità straniera – Extracomunitario mai tesserato all’estero”; in particolare, poi, il tesseramento del calciatore EJALONIBU Abiola Bankole, ha decorrenza dal 27/11/2017.

E’ stata, comunque, anche verificata la correttezza di tale documentazione presso l’Ufficio Tesseramenti della FIGC, il quale, a precisa richiesta, in data 09/01/2018 ha risposto che, “alla data odierna, i calciatori EJALONIBU Abiola Bankole, IROANYA Chukwuemeka, OLONISAKIN Taiwo Hamid risultano essere regolarmente tesserati per la società A.S.D. VALDIVARA 5 TERRE a decorrere dal 13.11.2017 (per i calciatori IROANYA e OLONISAKIN) e 27.11.2017 (per il calciatore EJALONIBU).
Alla luce di quanto precede, non è stato, pertanto, possibile dimostrare inconfutabilmente, da una parte, l’utilizzo dei tre calciatori di cui trattasi in occasione della “Viareggio Cup ” e, dall’altra il loro tesseramento in violazione delle vigenti normative federali da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE.

P.Q.M.
– Si respinge il reclamo della Società RIVAROLESE 1919, incamerando la relativa tassa;

– Si omologa il risultato conseguito sul campo (Rivarolese 1919 – Valdivara 5 Terre 1 – 1);

– Si trasmettono, comunque, gli atti alla Procura Federale, al fine della verifica della sussistenza di eventuali profili di illegittimità nel tesseramento dei calciatori in questione, ad oggi non emersi.