La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
letto il ricorso dell’ASD Certosa con il quale la società contesta l’entità dell’ammenda, perché
determinata da insulti e ingiurie alla terna arbitrale, la cui connotazione è stata ritenuta di matrice
omofoba e discriminatoria, mentre si tratta di frasi e parole di contenuto generico usate senza
comprenderne gli aspetti discriminanti;
preso atto delle doglianze espresse dalla ricorrente che pone l’accento come l’arbitro abbia
potuto riportare sul referto, in maniera dettagliata, le frasi dei propri sostenitori mentre nulla
riferisce su quelle pronunciate dai sostenitori della squadra ospitante;
visionati gli atti ufficiali;
ritenute la prima eccezione dell’ASD Certosa non infondata, perché le frasi pronunciate dai
sostenitori verso la terna arbitrale non danno adito ad essere considerate omofobe e
discriminatorie, e sono frequentemente indirizzate sui campi di gioco agli ufficiali di gara, senza
peraltro essere rilevate e riportate dagli stessi sui resoconti della partita;
respinta la seconda eccezione perché irrilevante ai fini del giudizio di secondo grado (l’eventuale
richiesta di precisazioni all’arbitro, non influirebbe come diminuente della sanzione alla
ricorrente);
escluso pertanto, nella determinazione della pena, ogni riferimento all’art. 11 CGS, ma tenuto
conto della recidiva nel comportamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori verso arbitri e
assistenti di gara
per questi motivi
accoglie il ricorso e riduce l’ammenda da € 1.150 a € 500.
La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.