Il MOLASSANA dopo aver perso sul campo contro il BUSALLA per 1-0 il MOLASSANA perde anche di fronte alla giustizia sportiva che infligge lo 0-3 a tavolino per la gara contro il BUSALLA.
questa la sentenza del Giudice Sportivo:
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 9/12/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 9/12/2018 BUSALLA CALCIO – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Il G.S.
” Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
” Atteso che sulla distinta di gara della Società MOLASSANA BOERO A.S.D. compare, con il n.º 10, il calciatore NDIAYE PAPA MASSAMBA, nato il 15/9/1996;
” Considerato che il predetto calciatore ha preso parte alla gara in questione, subendo il provvedimento disciplinare dell’espulsione per doppia ammonizione al 30′ del 2º tempo;
” Considerato, altresì, che il medesimo calciatore è stato svincolato automaticamente in data 01.07.2018 dalla Società ASD CITTA’ DI GANGI (C.R. Sicilia), con lo “Status 71”, dilettante extracomunitario mai tesserato all’estero;
” Preso atto che, a seguito delle verifiche effettuate per l’inserimento dei provvedimenti di espulsione nel sistema, al fine della registrazione delle sanzioni, il calciatore di cui trattasi, alla data della disputa della gara in oggetto, non risultava tesserato;
” Preso, altresì, atto, dalle verifiche effettuate presso i competenti uffici del Comitato Regionale L.N.D.che la pratica risulta essere stata creata dalla Società MOLASSANA BOERO A.S.D. ed inviata con firma elettronica solo il giorno precedente alla gara, ma che comunque non è stato possibile ratificarla ufficialmente in quanto il processo risulta in “errore”, a causa dell’irregolarità della necessaria documentazione presentata;
” Che, pertanto, al momento della disputa della gara in oggetto il tesseramento non era ancora avvenuto;
” Atteso che, ai sensi dell’art. 17 c. 5 lett. a) C.G.S. alla società la quale abbia fatto partecipare alla gara un calciatore che non avesse titolo per prendervi parte è inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e che, nel caso di specie, sussiste la responsabilità della società, del dirigente accompagnatore quale responsabile della redazione della distinta, nonché del calciatore medesimo;
” Visti gli artt. 10 cc. 2 e 4, 19 c. 1 e 29 c. 8 lett. a) del CGS, nonché l’art. 66 cc. 2 e 4 delle NOIF
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni:
” Perdita della gara per 0-3 alla Società MOLASSANA BOERO A.S.D.;
” Ammenda di Euro 200 alla Società MOLASSANA BOERO A.S.D.;
” Inibizione fino a tutto il 14febbraio 2019 al Dirigente Accompagnatore Ufficiale, CASTIGLIONE Stefano, della Società MOLASSANA BOERO A.S.D.;
” Squalifica per tre giornate al calciatore NDIAYE PAPA MASSAMBA – di cui una per il provvedimento di espulsione comminatogli dal ddg, in occasione della gara in questione– a decorrere dalla data dell’avvenuto suo eventuale tesseramento.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
PERDITA DELLA GARA:
MOLASSANA BOERO A.S.D.
V.D.G.
AMMENDA
Euro 200,00 MOLASSANA BOERO A.S.D.
V.D.G.