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Multa per l’Albissola e inibizione per il presidente.

Multa per l’Albissola e inibizione per il presidente: da uno dei siti più autorevoli in merito di Serie C, www.tuttoc.com, si apprende la notizia di una multa per l’Albissola e inibizione per il presidente Mirco Saviozzi.

La notizia di una multa per l’Albissola e inibizione per il presidente è passata in secondo piano su tutti i quotidiani locali sia perchè trattasi di cosa, forse, di poco conto, sia perchè i ceramisti sono impegnati su tutti i fronti per affrontare nel migliore dei modi l’ormai alle porte campionato di Serie C che sarà anche il primo della storia per la compagine albissolese.

Multa per l’Albissola e inibizione per il presidente: contestata alla società qualche irregolarità non ben specificata nell’articolo dei colleghi di www.tuttoc.com riguardo “diverse violazioni in fase di iscrizione al precedente campionato di Serie D”, ma esposta nel link del COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL TFN, di cui riportiamo la parte che interessa la società del presidente Saviozzi che è arrivata alla mail di redazione del nostro sito www.dilettantissimo.tv:

 

Multa per l’Albissola e inibizione per il presidente:

(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAVIOZZI MIRCO (all’epoca
dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Albissola 2010), SOCIETÀ ASD
ALBISSOLA 2010 – (nota n. 12950/1083pf17-18/GP/AS/ac del 07/06/2018).
Il deferimento
La Procura Federale con atto datato 7 giugno 2018 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Mirco
Saviotti, nella qualità di Presidente della Società ASD Albissola 2010, al quale ha contestato la
violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND –
Dipartimento Interregionale n. 153 del 9.06.2017, recante disposizioni per la iscrizione al
campionato di Serie D stagione sportiva 2017/2018, per non aver provveduto al deposito
entro il termine del 12 luglio 2017 ore 18.00 della fideiussione esclusivamente bancaria di €
31.000,00 secondo il modello predisposto on-line dallo stesso Dipartimento e, comunque,
per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del detto incombente; è stata
altresì deferita la Società ASD Albissola 2010 ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante
l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.
Il procedimento aveva tratto le mosse dalla duplice comunicazione della Co.Vi.So.D del 13 e 19
marzo 2018, che aveva evidenziato la spedizione della fideiussione da parte della Società,
avvenuta oltre il termine.

Il dibattimento
Alla riunione del 19 luglio 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Mirco
Saviozzi, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta); per la Società ASD Albissola 2010
l’ammenda di € 1.000,00 (mille).
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno trasmesso scritti a difesa e neppure
hanno chiesto di essere sentiti in dibattimento.

La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Il deferimento è fondato e deve essere accolto.
La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato
Nazionale di Serie D 2017/2018, prevede che le Società devono formalizzare nel periodo
compreso tra il 6 luglio ed il 12 luglio 2017 ore 18.00 l’iscrizione al campionato secondo le
modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di
iscrizione al campionato e della modulistica allegata, sotto comminatoria, decorso il termine
del 12 luglio 2017 ore 18.00, della mancata accettazione da parte del sistema di ogni
operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere
comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11,
che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di
iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 26 luglio 2017.
In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (12 luglio), la Società è considerata
comunque inadempiente e l’inadempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a
seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura
Federale, dagli Organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun
inadempimento.
Nel caso di che trattasi, risulta documentalmente provato che la Società deferita e per essa il
suo legale rappresentante Sig. Mirco Saviozzi, non ha provveduto a trasmettere nei termini al
competente Dipartimento la fideiussione che si è sopra descritta.
Il Saviozzi, in quanto presidente della Società e come tale responsabile della contestata
violazione, deve essere sanzionato nell’ambito dell’art. 19 CGS (e non in quello dell’art. 10
comma 3 bis CGS, che riguarda esclusivamente le Società) e la relativa sanzione può essere
applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo
Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento); la Società deve essere al pari
sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille), trattandosi di un solo inadempimento,
giusto il disposto del C.U. n. 153 del 9.06.2017 pag. 5 primo cpv.

Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto,
infligge al Sig. Mirco Saviozzi, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta); alla Società ASD
Albissola 2010 l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

 

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