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Sta diventando una storia senza fine quella del tesseramento dei tre ragazzi nigeriani del VALDIVARA: Ejalonibu Abiola Bankole, Iroanya Chukwuemeka ed Olonisakin Taiwo Hamid.
Domenica scorsa contro il RAPALLO i VALDIVARA ha vinto per 3-1 e dei tre ragazzi nigeriani ne sono scesi in campo solo due, ma adesso non è più il numero dei giocatori impiegati extracomunitari a far discutere, ma la regolarità del loro tesseramento. E il RAPALLO chiede che la partita si tramonti in uno 0-3 a tavolino.

Per spiegare cosa sta succedendo bisogna fare un po’ di chiarezza del regolamento e precisamente dell’articolo 40 quater che dice testualmente:

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche
COMMA 1.
Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari
, ovvero due sole calciatrici extra- comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:

A) certificato internazionale di trasferimento;
B) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;
C) certificato di residenza in Italia; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

Oppure come scritto al punto 3 dell’articolo 40 Quater:
COMMA 3.
I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione (AUTOCERTIFICAZIONE) di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Tornando al caso in questione, secondo il RAPALLO, i giocatori sarebbero stati tesserati presentando una autocertificazione dove i 3 attestavano che di NON ESSERE MAI stati tesserati in precedenza  con altre federazioni.
Il RAPALLO è convinto che i tre in precedenza fossero stati tesserati per un club nigeriano che partecipò anche al torneo di Viareggio quindi secondo il club bianconero  il tesseramento andava effettuato seguendo la procedura dell’articolo 40 Quater comma 1 e relativi sotto comma e non con il comma che prevedono un tempo di gran lunga superiore per tesserare i giocatori e non il COMMA 3 che permetterebbe un tesseramento molto più rapido e la possibilità  al VALDIVARA di poter schierare in maniera illimitata i giocatori extracomunitari.
Adesso la parola passerà nuovamente al GIUDICE SPORTIVO Dott. RICCI, il quale qualche settimana fa, aveva rigettato il ricorso della RIVAROLESE perchè non aveva le prove inequivocabili che i tre avessero un precedente tesseramento straniero.
Il VALDIVARA dal canto suo ritiene che il tesseramento sia corretto ed è fiduciosa sull’esito della sentenza.